IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2134,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1936, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo;
  Atteso che il presente decreto rettorale e' uniforme alla tipologia
nazionale;
  Visto il  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  dell'11
luglio 1991;
  Riconosciuta  la particolare necessita' di apportare la modifica di
statuto in deroga  al  termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                           Articolo unico
  Gli   articoli   dal   200   al   208,   relativi  alla  scuola  di
specializzazione in farmacia ospedaliera, sono soppressi e sostituiti
dai seguenti:
         Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera
  Art. 200. - E' istituita presso l'Universita' degli studi  di  Bari
la  scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera che conferisce
il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera.
  Art. 201. - La direzione della scuola ha sede presso la facolta' di
farmacia dell'Universita' degli studi di Bari.
  Art. 202. - La scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in dis-
cipline farmaceutiche la possibilita' di una  specializzazione  nelle
materie  necessarie  ad  esercitare  la loro attivita' nella farmacia
ospedaliera. La scuola soddisfa precise esigenze espresse  dal  piano
sanitario   nazionale   e/o   regionale   che   richiede  specialisti
ospedalieri da inserire nelle strutture operanti sul territorio.
  Art. 203.  -  La  durata  del  corso  e'  di  tre  anni  e  non  e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Art.  204.  -  Il  numero  degli iscritti e' di sei per ogni anno e
complessivamente di diciotto per l'intero corso di studi.
  Art. 205. - Alla scuola sono ammessi i  laureati  in  farmacia,  in
chimica  e  tecnologie farmaceutiche. Per l'ammissione alla scuola e'
richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
  Art. 206. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 I Anno:
   fondamenti di matematica;
   elementi di statistica;
   patologia generale;
   chimica farmaceutica generale;
   immunologia;
   microbiologia e igiene;
   controlli di qualita';
   basi farmacologiche della terapia.
 II Anno:
   elementi di informatica;
   biofarmaceutica e farmacocinetica I;
   tossicita', interazioni, effetti secondari dei farmaci;
   radiochimica e radiobiologia;
   tecnologia delle preparazioni magistrali;
   chimica degli alimenti;
   immunochimica.
 III Anno:
   biofarmaceutica e farmacocinetica II;
   farmacia clinica;
   documentazione e informazione sui farmaci;
   officina galenica;
   scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica;
   legislazione sanitaria e ospedaliera, economia e organizzazione.
  La   scuola   comprende   tre  aree  di  insegnamento  e  tirocinio
professionale. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica  e
formativa professionale sono i seguenti:
   a) Area propedeutica:
   fondamenti di matematica;
   elementi di statistica;
   elementi di informatica;
   patologia generale;
   chimica farmaceutica generale;
   basi farmacologiche della terapia;
   radiochimica e radiobiologia.
   b) Area teorico-sperimentale:
   controlli di qualita';
   immunochimica;
   immunologia;
   microbiologia e igiene;
   biofarmaceutica e farmacocinetica I;
   chimica degli alimenti;
   biofarmaceutica e farmacocinetica II.
   c) Area tecnico-applicativa:
   tossicita', interazioni, effetti secondari dei farmaci;
   tecnologia delle preparazioni magistrali;
   farmacia clinica;
   documentazione ed informazione sui farmaci;
   officina galenica;
   scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica;
   legislazione sanitaria e ospedaliera, economia ed organizzazione.
  Tutti  gli  insegnamenti  afferiscono  alla facolta' di farmacia. I
titolari degli insegnamenti  possono  essere  proposti  anche  tra  i
professori  di  ruolo  di  altre facolta', nei termini previsti dalla
legislazione vigente.
  Il  consiglio della facolta' di farmacia, su proposta del consiglio
della scuola, sentite le facolta' interessate,  coordina  annualmente
le   attivita'   didattiche  della  scuola  e  designa,  altresi',  i
professori a contratto  cui  affidare  corsi  specialistici,  secondo
quanto  previsto  dagli articoli 7, 9 e 25 del decreto del Presidente
della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382.
  Art. 207. - Per ogni anno di corso sono previste ottocento  ore  di
attivita'  didattica  formale  e  di tirocinio professionale guidato.
Tali attivita' sono organizzate in  un'attivita'  didattica  teorico-
pratica di complessive quattrocento ore come di seguito ripartite, ed
in  un'attivita'  didattica  elettiva,  prevalentemente  di carattere
tecnico-applicativo,   di   ulteriore   quattrocento   ore,   rivolta
all'approfondimento del curriculum di studi professionale.
I Anno:
  Area propedeutica (ore 400):
   fondamenti di matemtica;
   elementi di statistica;
   patologia generale;
   chimica farmaceutica generale;
   basi farmacologiche della terapia.
  Area teorico-sperimentale (ore 400):
   immunologia;
   microbiologia e igiene;
   controlli di qualita'.
II Anno:
  Area propedeutica (ore 230):
   elementi di informatica;
   radiochimica e radiologia.
  Area teorico-sperimentale (ore 350):
   biofarmaceutica e farmacocinetica I;
   chimica degli alimenti;
   immunochimica.
  Area tecnico-applicativa (ore 220):
   tossicita', interazioni, effetti secondari dei farmaci;
   tecnologia delle preparazioni magistrali.
III Anno:
  Area teorico-sperimentale (ore 110):
   biofarmaceutica e farmacocinetica II.
  Area tecnico-applicativa (ore 690):
   farmacia clinica;
   documentazione e informazione sui farmaci;
   officina galenica;
   scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica;
   legislazione sanitaria e ospedaliera, economia ed organizzazione.
  Per  l'ammissione  agli  esami e' richiesta la frequenza a tutte le
esercitazioni pratiche e ad almeno i 3/4 di ognuno dei corsi. Ai fini
della frequenza e delle attivita'  pratiche  va  riconosciuta  utile,
sulla   base  di  idonea  documentazione,  l'attivita'  svolta  dallo
specializzando in strutture  di  servizio  socio-sanitario  attinenti
alla  specializzazione  anche  all'estero  o  nell'ambito  di  quanto
previsto  dalla  legge  9  febbraio  1979,  n.  38,  in  materia   di
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
  Art.  208.  - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il
corso di studio si conclude con un  esame  finale  consistente  nella
discussione  di  una  dissertazione scritta su una o piu' materie del
corso.
  A  coloro  che  abbiano superato l'esame finale viene rilasciato un
diploma di specialista.
  Il presente decreto verra' pubblicato,  a  norma  di  legge,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Bari, 28 ottobre 1991
                                                           Il rettore